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UniCredit Broker. Responsabile servizio sinistri

Ho ritrovato dopo tanti anni un mio vecchio biglietto da visita.

Si tratta della mia ultima esperienza di lavoro fatta tra il 2000 e il 2009.

Rapporto di Terzietà e soggetti esclusi dall’assicurazione – Caso 2

Buongiorno,
qualche tempo fa con la vettura aziendale (intestata alla società di leasing e con assicurazione intestata alla società in cui sono dipendente) ho urtato la vettura di mia moglie in un parcheggio pubblico.
Alla richiesta di indennizzo, preceduta dalla constatazione amichevole inviata puntualmente alle due assicurazioni, l`assicurazione di mia moglie si e` avvalsa della clausola di Terzietà e ha respinto l`indennizzo diretto.
Mi sono rivolto alla mia assicurazione che ha copertura Kasko, ma non riesco a venire a capo del dilemma.
Può mia moglie essere risarcita da una delle due assicurazioni?

Grazie, Mario


Caro Mario,

se ho capito bene esiste una copertura assicurativa di Responsabilità Civile Auto, del veicolo aziendale in sua dotazione, poi esiste una polizza di Garanzia Diretta Kasko in capo all’auto di sua moglie e l’assicuratore RCA respinge il danno, mentre l’assicuratore Kasko temporeggia.

In tale ipotesi:

  1. La risposta dell’assicuratore del veicolo in leasing non è infondata poiché il Codice delle Assicurazioni Private (Articolo 129, che in calce le trascrivo), prevede che la moglie per i sinistri di soli danni a cose non è terza rispetto al marito; diverso sarebbe il caso in cui esistessero lesioni alla persona, poiché la norma ha recepito la direttiva CEE e considera terzi tutti, eccezion fatta per il guidatore. Nel caso specifico, poi, la terzietà riguarda, a titolo paritetico, sia il proprietario del veicolo, sia, in solido, il guidatore, ex Art. 2054 Codice Civile, verso il danneggiato.
  2. L’atteggiamento dilatatorio dell’assicuratore kasko può dipendere dalla circostanza che anche tale polizza potrebbe non operare quando il danno è stato inferto da soggetto non terzo, poiché l’assicuratore, dopo aver pagato, non ha la possibilità di rivalersi in surroga (ex Art. 1916 Codice Civile, che in calce trascrivo).

Pertanto la risposta alla sua domanda è: se la polizza kasko dell’auto di sua moglie non esclude l’operatività della garanzia in caso di danno subito ad opera di soggetto non terzo, o tace al riguardo, l’assicuratore deve liquidare il danno, indipendentemente dalla possibilità di rivalersi o non rivalersi e pertanto bisogna insistere e sollecitare.

Nella speranza d’esserle stato di qualche utilità, la saluto cordialmente.
Mario Bochi


Doc. allegato alla risposta

Art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private – Soggetti esclusi dall’assicurazione

  1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
  2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
    1. i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;
    2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
    3. ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 1916 Codice Civile – Diritto di surrogazione dell’assicuratore

L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o a affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.


SEGUITO DOMANDA

Buongiorno,
innanzitutto grazie per aver risposto, purtroppo mi sono spiegato male:
1- Mario ha vettura aziendale (Ing. Carlease e assicurazione Kasko)
2- Elena ha vettura privata (assicurazione standard)

Espongo in terza persona:
Durante una manovra in parcheggio Mario con la sua vettura in Leasing (Leasing intestato alla società per cui lavora e assicurazione con copertura Kasko intestata alla società per cui lavora) ha urtato la vettura della moglie Elena (vettura privata)
Ora la domanda è: Nonostante la vettura in Leasing e assicurazione siano intestati alla società per cui lavora Mario, perché viene sollevata l’eccezione al risarcimento per la terzietà? Mario è il guidatore, fruisce di un servizio non possiede la vettura e non è intestatario dell’assicurazione.
Resto in attesa. Grazie, Mario


SEGUITO RISPOSTA

La ratio alla quale fa riferimento il concetto di terzietà non terzietà per questo caso è il contenuto del 3° capoverso dell’Art. 2054Circolazione di veicoli – del Codice Civile che equipara la figura di proprietario del veicolo a quella di conducente, rendendone un soggetto solidale e unico:
(omissis)Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà(omissis).

È come se il proprietario del veicolo fosse Mario (conducente), equiparato dal legislatore al proprietario effettivo.

A questo punto la risposta ovviamente non può che essere negativa.

Cordiali saluti.
Mario Bochi

Rapporto di Terzietà e soggetti esclusi dall’assicurazione – Caso 1

Mia madre mi ha urtato la vettura di mia proprietà con il trattore siamo residenti in due posti diversi l’ assicurazione mi ha risposto che non ho diritto al risarcimento ….letto art 129 non mi è molto chiaro la distinzione di stato di convivenza……in attesa di vs riscontro ringrazio anticipatamente.
Utente.


Purtroppo per lei la risposta dell’assicuratore non è errata poiché il Codice delle Assicurazioni Private (Articolo 129, che in calce le trascrivo), prevede che la madre (ascendente) per i sinistri di soli danni a cose non è terza rispetto al figlio (discendente); diverso sarebbe il caso in cui esistessero lesioni alla persona.

La convivenza alla quale lei allude riguarda esclusivamente gli affiliati, altri parenti e affini fino al terzo grado, escludendo i parenti prossimi come ascendenti (genitori) e discendenti (figli).

A onor del vero l’articolo 129 del CAP (Codice delle Assicurazioni Private) non è certo un esempio di chiarezza; è stato recepito, anzi copiato, dall’articolo 4 dell’abrogata Legge sull’Assicurazione Obbligatoria della Circolazione, che ha spesso creato incomprensioni.

Lo stato di conflitto risale a vecchia data e ci fu una sentenza interpretativa della Corte di Cassazione (n. 5527/86) che sentenziò: (omissis) … mentre i parenti e gli affini dell’assicurato sono esclusi dal beneficio dell’assicurazione obbligatoria quando convivano o siano a carico dell’assicurato medesimo, il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti ne sono esclusi in ogni caso … (omissis).

Ringraziandola per la fiducia riposta, la saluto cordialmente.
Mario Bochi

Termini e modalità della Denuncia Sinistro

Buongiorno,

Le riassumo la mia situazione: circa 25 gg fa mio figlio ha tamponato “leggermente” un autovettura, d’accordo i 2 conducenti avevano deciso che visto il danno irrilevante di non fare la “constatazione” del sinistro.

Poi siamo stati contattati dal conducente dell’auto che voleva, siccome l’auto era aziendale, che venisse compilata la “constatazione”, ok per un incontro, questo almeno 2 volte, dove la persona non si è mai presentata, noi avevamo anche ipotizzato di liquidare il danno direttamente o l’alternativa di riparare dal nostro carrozziere l’auto.

Dopo un silenzio di 10gg, si è fatto risentire e siccome mio figlio non aveva risposto al telefono, gli aveva mandato un SMS dove diceva che avrebbe mandato avanti la denuncia.

Ho sentito io direttamente la persona, gli confermo la mia intenzione a liquidare il danno direttamente, somma max 200€ che sembra accettare, ci siamo accordati per un incontro il giorno successivo x chiudere la situazione. Il giorno dopo prendo 2 ore di permesso dal lavoro per trovarmi all’appuntamento, mentre sono in treno, circa 30 minuti prima, ricevo il solito SMS dove si scusa ma non gli sarà possibile arrivare in tempo e che mi richiamerà la mattina dopo x fissare una nuova data,. Io rispondo con un SMS che x per la prossima sarà l’ultima volta che ci si potrà incontrare, per chiudere questa “fastidiosa” situazione.

E’ passata un’altra settimana e non ho più notizie, ho informato a voce il mio assicuratore, che mi dice di aspettare, io ho anche sottolineato la mia grande pazienza e disponibilità , ho letto che il termine della comunicazione di un sinistro sia di 3 giorni, se non sbaglio, e qua chiedo a Lei chiarimenti.

In attesa di una sua cortese risposta grazie e buona giornata.

Marco


Gentile Marco,

la piega presa dal sinistro di suo figlio è negativa e non vorrei sfociasse in qualche contestazione o ci fosse alla base una volontà della controparte di lucrare sul danno.

Il termine, perentorio, stabilito sia dalla legge (Art. 1913 del Codice Civile), che dalle Condizioni Generali di Assicurazione, è di tre giorni, oltre i quali vi è un rischio ipotetico di dover pagare l’eventuale pregiudizio (Art. 1915 del Codice Civile), se e in quanto questo si sia effettivamente verificato.

Ciò premesso, consiglio di compilare il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente), nel quale inserire tutti i vostri dati e quelli conosciuti della controparte da spedire immediatamente a mezzo raccomandata a.r. al vostro assicuratore e per conoscenza al danneggiato stesso; potreste accompagnare tale modulo con un riassunto breve del caso, compresa la volontà di compilazione congiunta del CAI, che è naufragata a causa dei numerosi rinvii del danneggiato.

Quanto sopra si prefigge di mettervi al riparo da sorprese e ritardi, considerando che trattasi di un danno che ricade nella procedura del “Risarcimento Diretto”, ove chi paga è l’assicuratore del vostro antagonista che poi addebita l’esborso all’assicuratore vostro, operazione che deve collimare con il riscontro presso il vostro assicuratore del sinistro sul quale imputare l’addebito.

Aggiungo che normalmente per ritardi modesti un buon assicuratore, non eleva eccezioni, sapendo che l’eventuale pregiudizio invocato deve essere poi puntualmente provato.

Spero di esserle stato di qualche utilità.
Cordiali saluti.
Mario Bochi

Documenti necessari alla liquidazione del danno

Buongiorno, un paio di settimane fa ho subito un furto del mio autoveicolo. Ho proceduto alla richiesta del danno per furto presso la mia compagnia telefonica. La stessa mi richiede una serie di documenti tra cui la comunicazione di chiusura delle indagini rilasciata dalla procura, la fattura di acquisto (che se tra privati non è prevista), e la procura speciale rilasciata dal notaio.
Ora la mia domanda é:
– la liquidazione del danno è subordinata alla presentazione delle seguenti documentazioni?….
– l’art 150 bis del codice dell’assicurazione è stato abrogato o sono obbligato a presentare la comunicazione di chiusura delle indagini?
Quali sono i documenti che devo produrre previsti dalla legge?… possono bloccarmi la liquidazione del danno?
Attendo una sua gentile risposta
Grazie, Mirco.


Caro Mirco,

Rispondo alle sue domande partendo dal presupposto che lei è stato oggetto di furto totale dell’auto.

Premesso che non vi sono precise prescrizioni di legge per la documentazione da produrre, che sono affidate alle CGA (Condizioni Generali d’Assicurazione), in caso di furto totale di norma l’Assicuratore richiede i seguenti documenti (vedi mio Manuale), da presentarsi trascorsi almeno 30 giorni dalla denuncia del furto:

  1. originale del Certificato di Proprietà (se trafugato con il veicolo si richiede copia presso il Pubblico Registro Automobilistico o tramite l’ACI o Agenzia automobilistica), che certifica la proprietà;
  2. originale dello Stato Giuridico Originario (Certificato Cronologico), con la registrazione della denuncia di perdita di possesso a seguito di furto (da richiedere presso il Pubblico Registro Automobilistico o tramite l’ACI o Agenzia automobilistica), dal quale risulta la storia dell’auto;
  3. originale della Procura Speciale a Vendere (da far predisporre tramite ACI o Agenzia Automobilistica), che serve all’Assicuratore in caso di ritrovamento del veicolo.
  4. originali e duplicato delle chiavi del veicolo asportato (i due esemplari in dotazione), che costituendo la prova che il veicolo al momento del furto era chiuso, servono all’assicuratore in caso di ritrovamento.
  5. Originale Certificato di Chiusa Inchiesta (solo in caso di azione penale ai sensi ed effetti dell’Art. 642 Codice Penale), da richiedere presso la Cancelleria della Procura della Repubblica competente per zona; ciò proverebbe l’estraneità dell’Assicurato al fatto;
  6. Facoltativa risulta la fattura d’acquisto, se esiste, che spesso viene richiesta per la prova degli optional in dotazione al veicolo trafugato (radio, condizionatore, navigatore, antifurto, cambio automatico ecc).

In considerazione del dettato legislativo (Art. 159/bis del Codice Assicurazioni Private) l’Assicuratore può richiedere il Certificato di Chiusa Inchiesta solo nel caso si sia istaurato un procedimento penale ai sensi dell’articolo 624 del Codice Penale (Fraudolenta distruzione della cosa propria ….) e pertanto se tale circostanza non esiste la richiesta non è giustificata.

I documenti 1-2-3-5 subordinano pesantemente la liquidazione e il pagamento alla loro regolare presentazione, mentre il documento 4 in alcuni rari casi non è preclusivo ed il documento 6, se non deve provare che l’auto rubata aveva costosi allestimenti, può essere trascurato.

Nella speranza di esserle stato di qualche utilità, la saluto cordialmente.

Mario Bochi


SEGUITO DOMANDA

Ciao Mario,
Grazie per la gentile risposta.
La mia assicurazione Genertel mi ha comunicato che la liquidazione del furto totale è ASSOLUTAMENTE subordinata alla presentazione del Certificato di Chiusura Indagini (che io ho già provveduto e richiedere alla Procura della Repubblica ma che non mi viene ancora rilasciato in quanto mi riferiscono che i tempi di rilascio sono lunghi).

Detto ciò ti chiedo di comunicarmi come mi devo comportare, facendoti presente che la denuncia di furto risale al 21 febbraio 2011.

Ritieni opportuna fare una comunicazione all ISVAP per accelerare la pratica?
E’ normale questo tipo di ostruzionismo arrogante?
In attesa di risposta ti Saluto e ti ringrazio.
Mirco


SEGUITO RISPOSTA

Ciao Mirco,
Vista la risposta dell’Assicuratore direi che un reclamo all’ISVAP, all’ANIA e alla capogruppo Generali, sia l’unica cosa possibile ora.
Devi reclamare la mancata applicazione del dispositivo legislativo (Art. 150/bis CAP) e l’ingiustificato ritardo che evidenzia una macroscopica inadempienza contrattuale, almeno dalla data nella quale sono stati consegnati i documenti richiesti (tranne la Chiusa Inchiesta); eccoti i recapiti:

ISVAP
Servizio reclami
Via del Quirinale, 2
00187 ROMA
Fax: 06 42133206
www.isvap.it

ANIA
Servizio Tutela Utenti
Via Della Frezza, 70
00186 Roma
Fax 06.3227135
e-mail: [email protected]

Assicurazioni Generali S.p.A
Direzione per l’Italia – Customer Service
via Marocchesa, 14
31021 Mogliano Veneto (TV)
Fax 800 961987
e-mail: [email protected]

In bocca al lupo e saluti.
Mario Bochi

Degrado e criteri di liquidazione del danno

Buon giorno, mi chiamo Piero, volevo porvi una domanda.
Ho una vettura immatricolata nel 2006 in buono stato del valore commerciale di € 8.000 con regolare RC auto e una kasko completa con una franchigia di € 200 o 5%.
Sono andato addosso a un muro, € 2.143 di danni riconosciuti dal perito, fatta sistemare in carrozzeria con fattura di € 2.143, porto la medesima all’assicurazione e il liquidatore mi vuole liquidare € 1500 per la vetustà della vettura.
Non penso che un faro e un paraurti invecchino.
E’ giusto? Devo accettare l’assegno? Se no cosa devo fare?
Ringrazio anticipatamente.
Piero


Caro Piero,

Il quesito posto è ricorrente, poiché sulla garanzia Kasko, come per l’Incendio e il Furto auto, non c’è chiarezza.
Il punto nodale del criterio liquidativo di tali danni è il capitale assicurato e la forma di garanzia della polizza che abbiamo sottoscritto:

a) se il capitale è a valore a nuovo, cioè il premio pagato è riferito al costo a nuovo del veicolo (prezzo di listino con Iva), il rimborso é totale, al 100%;
b) se il capitale è “a valore commerciale”, cioè il premio pagato è riferito al valore di vendita/compera del veicolo, il rimborso è proporzionale alla vetustà del veicolo (detto valore può essere ottenuto nelle riviste specializzate come Eurotax o Quattroruote).

Tale criterio, che lascia sempre alquanto perplessi i non “addetti ai lavori” (gli Assicurati), trova una sua logica nella sinallagmatica equiparazione tra premio pagato (calcolato sul valore commerciale dell’auto e non sul prezzo di listino a nuovo) e danno riconosciuto (liquidato appunto sulla stessa base: valore commerciale e non di quello a nuovo).

Esempio del calcolo:
Prezzo di listino a nuovo veicolo con Iva        € 20.000,00
Valore commerciale alla data sinistro            € 10.000,00
Degrado valore del veicolo                 = 50%
Danno totale sofferto                    € 2.000,00
Di cui per pezzi di ricambio                € 1.000,00
Liquidazione degradata del danno            € 1.500,00

Il danno sarà liquidato decurtando il 50% sui costi dei ricambi danneggiati e sostituiti [mano d’opera esclusa]: 2.000,00 – 500,00 = 1.500,00.
Il consiglio che posso dare e di fare un conteggio come quello sopra riportato, per vedere se i conti tornano e in caso contrario rivolgersi all’Ufficio Reclami dell’Assicuratore. Ovviamente se la sua polizza è a valore a nuovo, la liquidazione deve essere invece totale.
Nella speranza di essere stato di qualche utilità, le porgo cordiali saluti.

Mario Bochi

Lesioni personali e tempi di liquidazione

Salve, le vorrei chiedere: ad agosto sono stato investito da un’auto ed ho fatto 90 giorni di ospedale con evidenziata frattura lombare + collare e slogatura caviglia.
Finiti i giorni, a novembre, ho mandato tutto all’assicurazione che però in data odierna non manda l’invito per la visita legale, come mai?
E che posso fare?
La ringrazio anticipatamente.

Utente


Buongiorno, rispondo alla sua richiesta.

In considerazione delle non lievi lesioni riportate, è probabile che l’assicuratore abbia fatto trascorrere il tempo tecnico necessario a stabilizzare le lesioni per procedere a una visita medico-legale finalizzata ad accertare la IP (Invalidità Permanente).
Per un’obiettiva valutazione degli esiti invalidanti sono necessari 5/6 mesi dalla guarigione clinica, altrimenti si rischia di fare una previsione dei postumi e non una constatazione.
Essendo trascorsi ormai sei mesi, direi che il tempo è maturo per le operazioni peritali e pertanto solleciterei l’assicuratore con una raccomandata a.r. alla quale è bene allegare:
1) certificato delle lesioni;
2) certificato di guarigione con l’esistenza di postumi invalidanti (senza quantificazione degli stessi). In calce troverà facsimile.

In considerazione della tipologia di danno, il mio consiglio finale è quello di rivolgersi ad un legale (che in caso di sua ragione, anche concorsuale, viene pagato dall’assicuratore) o ad una delle associazioni dei consumatori (www.codacons.it – www.adiconsum.it – www.altroconsumo.it – www.adusbef.it.).
Nella speranza d’esser stato utile, la saluto cordialmente.

Mario Bochi


Facsimile Documento allegato alla risposta

all’Assicuratore

Nel richiedere a tutti gli effetti di legge di risarcirmi i danni diretti e indiretti patiti nel sinistro indicato in oggetto, v’invito formalmente a disporre visita medico-legale per la quantificazione dei gravi postumi permanenti residui.

Rimango in attesa di ricevere la vostra convocazione a visita e in caso di mancata comunicazione, mi riservo le opportune azioni.
Valga la presente quale formale atto di messa in mora, con interruzione dei termini di prescrizione.
Distinti saluti.

Ubicazione Danni e prova – Rito Ordinario o Diretto

Buongiorno,
dal suo sito, dove ho gustosamente letto parte del manuale dei sinistri da lei pubblicato, ho anche colto l’occasione di richiederle un parere.
Vengo subito al dunque.
Io sono la parte con la responsabilità al 100% di un sinistro avvenuto tra due vetture senza feriti, con soli danni a cose.

Ho preso a cuore la situazione perché il danneggiato è un signore di 80 anni con qualche acciacco. E’ in corso una pratica di risarcimento diretto, quindi il danneggiato si è rivolto alla propria assicurazione.

Ora però la sua assicurazione si è pronunciata volendo risarcire solo parzialmente il danno; non capisco se sia conveniente insistere facendo dichiarare al danneggiato di accettare la somma solo a titolo di acconto sul maggior danno subito. La contestazione nasce dal fatto che nel tamponamento della Microcar (ebbene si! Proprio una microcar) oltre al paraurti si sia rotto anche il radiatore causa oscillazione eccessiva del blocco motore durante l’urto.

Sembra assurdo ma è dimostrabile dal meccanico. Ma tanto il perito non ha voluto ne vedere ne sentire ragioni: il radiatore non si paga. E l’uomo comincia a mal sopportare tanta burocrazia.

Veniamo alla domanda vera e propria:
– adducendo che la vettura del danneggiato sia una Microcar alias quadriciclo a motore con targa piccola, è possibile
– a questo punto annullare le pratiche in quanto non sono osservate le limitazioni per un risarcimento diretto?

Lo scopo è quello di mandare tutta la gestione alla mia Assicurazione, che ora non può pronunciarsi, come si sarebbe fatto nella procedura normale. Forse miglioreremmo la tutela.

Questo risarcimento diretto non torna molto a favore dell’assicurato:
– si trova da solo a dover discutere di cose che non conosce con persone ben agguerrite (anche maliziose?).

Ringrazio per il tempo dedicatomi,

Rosina


Gentile Signora,

Ho letto della sua avventura, fortunatamente senza conseguenze alle persone, e delle difficoltà al giusto risarcimento del danno.

Le rispondo suddivido le mie osservazioni in due partii:

  1. Il danno (la vera ragione del contendere)

In un tamponamento con danni alla sola parte posteriore che si danneggi un radiatore posto nella parte frontale, è raro, ma non impossibile, soprattutto in considerazione del tipo di veicolo interessato (microcar); tale circostanza andrebbe comunque dimostrata con dichiarazione del meccanico o di un perito di parte e se disattesa non rimane altro che rivolgersi a un legale, il quale, in caso di ragione, sarebbe pagato dalla compagnia.

  1. Liquidazione in procedura di Risarcimento Diretto o Ordinaria

A risolvere il dilemma è giunto di recente una sentenza della Corte Costituzionale (n. 180 del 10/6/2009) che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private che istituisce il risarcimento diretto, perché non si è previsto che l’azione verso il proprio assicuratore sia facoltativa e alternativa alla possibilità di agire verso l’assicuratore della controparte danneggiante. Pertanto oggi è possibile rivolgersi alternativamente verso l’assicuratore proprio o quello di controparte.

Alla luce di quanto sopra il danneggiato potrebbe chiedere con raccomandata a.r. la liquidazione all’assicuratore della controparte, col quale tentare una migliore sorte nell’esito di un’equa liquidazione. Qualora dovesse giungere l’offerta della propria assicurazione, la stessa può essere accettata comunicando a mezzo raccomandata a.r. che è incassata quale acconto sul maggior danno.

Qualora il caso dovesse non risolversi, darei il consiglio di valutare l’opportunità di rivolgersi a un legale o a un’associazione dei consumatori, per azioni più determinate ed efficaci; non ultimo un reclamo all’ISVAP (Istituto Vigilanza Assicurazioni Private: www.ISVAP.it).

Spero sinceramente di essere stato di qualche utilità e la ringrazio per il “gustoso” e per aver scelto il mio sito.

Cordiali saluti,

Mario Bochi

Terzietà dei familiari dell’ambito RCA

Buongiorno,
mia madre mi ha urtato la vettura di mia proprietà con il trattore. Siamo residenti in due posti diversi e l’assicurazione mi ha risposto che non ho diritto al risarcimento…. letto art 129 non mi è molto chiaro la distinzione di stato di convivenza.

In attesa di vs riscontro ringrazio anticipatamente.
Utente


Purtroppo per lei la risposta dell’assicuratore non è errata poiché il Codice delle Assicurazioni Private (Articolo 129, che in calce le trascrivo), prevede che la madre (ascendente) per i sinistri di soli danni a cose non è terza rispetto al figlio (discendente); diverso sarebbe il caso in cui esistessero lesioni alla persona.

La convivenza alla quale lei allude riguarda esclusivamente gli affiliati, altri parenti e affini fino al terzo grado, escludendo i parenti prossimi come ascendenti (genitori) e discendenti (figli).
A onor del vero l’articolo 129 del CAP (Codice delle Assicurazioni Private) non è certo un esempio di chiarezza; è stato recepito, anzi copiato, dall’articolo 4 dell’abrogata Legge sull’Assicurazione Obbligatoria della Circolazione, che ha spesso creato incomprensioni.
Lo stato di conflitto risale a vecchia data e ci fu una sentenza interpretativa della Corte di Cassazione (n. 5527/86) che sentenziò: (omissis)… mentre i parenti e gli affini dell’assicurato sono esclusi dal beneficio dell’assicurazione obbligatoria quando convivano o siano a carico dell’assicurato medesimo, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti ne sono esclusi in ogni caso … (omissis).
Ringraziandola per la fiducia riposta, la saluto cordialmente.

Mario Bochi

Allegato Doc. allegato alla risposta

Codice delle Assicurazioni Private – Art. 129 Soggetti esclusi dall’assicurazione

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).