Connotati disciplinari normativa broker assicurativo

Connotati disciplinari normativa broker assicurativo con riferimento alla propria responsabilità professionale

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Codice Civile – Capitolo XI della mediazione

Art. 1754 (mediatore): “È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o rappresentanza.”

Direttiva CEE 2002/92

Art. 2 (definizione), comma 3): “…(omissis) <<intermediazione assicurativa>>, le attività consistenti nel presentare o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione “…(omissis) sia quello di assistere il cliente nella conclusione o nell’esecuzione di un contratto di assicurazione o la gestione di sinistri“…(omissis).

Legge 28/11/1984 N° 792

Art. 1 (definizione): “…(omissis) è mediatore di assicurazione, denominato anche broker, chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione…omissis) assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione”

Art. 3 (Albo dei mediatori), capoverso g): “…(omissis) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenza od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati…(omissis)”

Art. 5 (Condizioni per l’iscrizione delle società) capoverso b): “…(omissis) l’oggetto sociale deve essere limitato all’attività di mediazione assicurativa, con esclusione di qualsiasi altra attività che non persegua direttamente o indirettamente il raggiungimento o il consolidamento dell’oggetto sociale…(omissis). Capoverso 1): “…(omissis) depositare copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto…(omissis).

DL 7/9/2005 N° 209 Codice delle Assicurazioni Private

Art. 106 (Attività di intermediazione assicurativa): “…(omissis) 1. L’attività di intermediazione assicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzata a tale attività…(omissis) ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri…”

RIFERIMENTI SOCIETARI

Statuto Societario

Attività: “…(omissis) La Società ha per oggetto l’attività di mediazione assicurativa di cui all’Art. 1 L. 28/11/1984 n° 792, e non può svolgere altra attività che non persegua direttamente o indirettamente il raggiungimento o il consolidamento dell’oggetto sociale. La Società può inoltre svolgere ogni altra attività connessa o strumentale ritenuta necessaria o comunque utile per il conseguimento dello scopo sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

RIFERIMENTI ASSICURATIVI

Polizza RC Professionale

Art. X (Oggetto dell’Assicurazione): “…(omissis) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare a terzi, compreso i clienti, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di negligenza, imprudenza o imperizia, anche gravi, commesse nell’esercizio dell’attività del mediatore di assicurazioni quale definita e regolamentata dalla legge 28/11/1984, n° 792 …(omissis)”

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Sentenze

 “…(omissis) La relazione che sussistente tra broker e assicurando può configurarsi sia come rapporto di prestazione d’opera intellettuale, per la consulenza in ordine alle clausole del contratto assicurativo, sia come mandato, per la fase di gestione ed esecuzione del contratto, …(omissis)” [TRIBUNALE TO, 10/01/1997].

“…(omissis) L’art. 1 della L. 792/84 configura il broker come un soggetto che svolge sia un’opera di mediazione diretta a mettere in contatto gli assicurandi con compagnie di assicurazione alle quali egli non deve essere legato da rapporti giuridici ed esecuzione dei contratti posti in essere per suo tramite…(omissis)” [TAR FRIULI V.G., 13/10/1995].

“…(omissis) Per l’esistenza del contratto di mediazione non occorre un esplicito incarico ed uno specifico consenso, ma è sufficiente che la parte, anche per facta concludentia, abbia accettato l’attività di interposizione del mediatore…(omissis)” [CASSAZIONE SEZ II, 28/07/1983 N° 5212].

“…(omissis) il rapporto di mediazione – sia che le parti conferiscano preventivamente l’incarico al mediatore, sia che accettino comunque il risultato dell’attività da lui prestata – trae sempre origine e fondamento dalla volontà dei soggetti, manifestata sia esplicitamente, sia implicitamente mediante fatti concludenti…(omissis)” [CASSAZIONE SEZ II, 22/01/1977 N°325]

“…(omissis) il rapporto di mediazione ha natura contrattuale, sia nel caso in cui gli interessati conferiscono preventivamente l’incarico al mediatore, sia nel caso in cui accettino comunque l’attività da lui prestata, in quanto, in entrambi i casi, trae origine e fondamento dalla volontà dei soggetti, manifestata esplicitamente o implicitamente, medianti fatti  concludenti…(omissis)” [CASSAZIONE SEZ II, 13/05/1980 N°3154].

“…(omissis) La mediazione, a prescindere dall’unilateralità o bilateralità dell’incarico, si sostanzia nell’interposizione neutrale e imparziale fra due soggetti, per agevolare la conclusione di un determinato affare …(omissis)” [CASSAZIONE SEZ II, 22/01/1977 N°325].

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